Ill.mo Dirigente
Capo del Genio Civile
quest’Odine,
a seguito di alcuni casi riscontrati tra i nostri iscritti ritiene utile
evidenziarLe le specificità degli iscritti agli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, che solitamente vengono tutti
assimilati alle figura dell’Architetto e al relativo titolo.
In realtà
con del D.P.R. 05 giugno 2001 n° 328 l’Ordine degli Architetti, a seguito dei
nuovi corsi di laurea prende la denominazione di Orine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, le nuove figure professionali hanno
un corso di laurea quinquennale specifico con piani di studio diversi tra loro
e codice di Laurea diversi che permettono dopo l’esame d’abilitazione
all’accesso alla Sezione A dell’albo, a questi si aggiungono i due rami di
laurea triennale per Architetto e Pianificatore denominati Iunior, che accedono
alla Sezione B dell’Albo.
Quindi il
D.P.R. 328/01 individua sei figure professionali bel distinte per titolo e
competenze, ma tutte iscritte alla stesso Ordine, questo tende ad accomunare tutti all’interno
della professione d’Architetto con relativo titolo e competenze, infatti molti
utilizzano impropriamente il titolo di Architetto Pianificatore o Architetto
Paesaggista avendo solo la Laurea in Pianificazione, in Paesaggio o in
Architettura, come chi consegue una laurea triennale tende a non specificare Architetto Iunior o
Pianificatore Iunior che sono invece ben specificate del decreto.
A tal fine
si riporta di seguito uno stralcio integrale del D.P.R. 328/01 relativo alla
parte inerente il nostro Ordine.
Decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n.328
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto
2001 n.190 - Supplemento Ordinario n.212/L
Modifiche ed integrazioni della disciplina
dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per
l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti
CAPO III
PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA
E CONSERVATORE
Art. 15
(Sezioni e titoli professionali)
1.
Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la
denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. La sezione A è ripartita nei seguenti
settori:
a) architettura;
b) pianificazione territoriale;
c) paesaggistica;
d) conservazione dei beni
architettonici ed ambientali.
3.
Agli iscritti nella sezione A
spettano i seguenti titoli
professionali:
a)
agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto;
b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di pianificatore
territoriale;
c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista;
d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed
ambientali" spetta il titolo di
conservatore dei beni architettonici ed ambientali.
4. La sezione B è ripartita nei seguenti
settori:
a) architettura;
b) pianificazione.
5.
Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a)
agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto iunior;
b)
agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore iunior.
6.
L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni: "Sezione
A - settore architettura", "Sezione A - settore pianificazione
territoriale", "Sezione A - settore paesaggistica",
"Sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed
ambientali", "Sezione B - settore architettura", "Sezione B
- settore pianificazione".
Art. 16
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione A - settore
"architettura", ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni
vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in
particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o
sperimentali. - ( invariate sono anche le competenze
determinate dall’art. 52 del R.D.23/10/1925 n° 2537 ) -
2. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione A - settore "pianificazione
territoriale":
a)
la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche
delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il
coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di
fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.
3. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione A - settore
"paesaggistica":
a)
la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno
1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.
4. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione A - settore "conservazione dei
beni architettonici ed ambientali":
a)
la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e
ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla
loro conservazione.
5. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa:
a) per il settore "architettura":
1)
le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla
collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e
collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la
contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso
di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.
b) per il settore "pianificazione":
1)le
attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla
collaborazione alle attività di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione
della città e del territorio;
3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
4)procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale
e relativi programmi complessi.
Art . 17
(Esami di Stato per l'iscrizione nella
sezione A e relative prove)
1.
L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di
Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a)
per l'iscrizione nel settore "architettura":
1)Classe
4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla
direttiva 85/384/CEE;
b)
per l'iscrizione nel settore "pianificazione
territoriale":
1)Classe
54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
2)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
c)per
l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1)Classe
3/S - Architettura del paesaggio;
2) lasse 4/S - Architettura e ingegneria edile;
3) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
d)
per l'iscrizione nel settore "conservazione
dei beni architettonici ed ambientali":
1)
Classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a)
per l'iscrizione nel settore "architettura":
1)
una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia
civile o di un intervento a scala urbana;
2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento
strutturale o insediativo della prova pratica;
3)una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e
conoscitive dell'architettura;
4)una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e
nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli
aspetti di legislazione e deontologia professionale;
b)
per l'iscrizione nel settore "pianificazione
territoriale":
1)
una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città
e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione
urbana, territoriale ed ambientale;
2)una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
3)una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché
sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
c)
per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1)una
prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;
2)una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché
sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
d)
per l'iscrizione nel settore "conservazione
dei beni architettonici e ambientali":
1)
due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;
2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli
aspetti di legislazione e deontologia professionale.
4.
Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per
l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad
oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato
nell'accesso al settore di provenienza.
5.
Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università,
attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed
aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali
attività esonera dalla prova pratica.
Art. 18
(Esami di Stato per l'iscrizione nella
sezione B e relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata
al superamento di apposito esame di Stato.
2.
Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una
delle seguenti classi:
a)
per il settore "architettura":
1)
Classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
2) Classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;
b)
per il settore "pianificazione":
1)
Classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale;
2) Classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.
3.
L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a)
per il settore "architettura":
1)
una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o
nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;
2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa
della prova pratica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle
materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione
e deontologia professionale;
b)
per il settore "pianificazione":
1)
una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città
e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione
urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità
urbanistica di un'opera pubblica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle
materie caratterizzanti il percorso formativo;
4)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e
deontologia professionale.
4.
Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università,
attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed
aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali
attività esonera dalla prova pratica.
Art. 19
(Norme finali e transitorie)
1.
Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella
sezione A, settore "architettura".
2.
Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A,
settore "architettura".
3.
Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
4. I
possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai
decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione
nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti
corrispondenze:
a)
per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea
in Scienze ambientali e la laurea in Pianificazione territoriale ed
urbanistica;
b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e
ambientali, la laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici e
ambientali.
Dalla lettura del D.P.R. risulta chiara la
distinzione:
· delle diverse figure
professionali che si iscrivono all’Albo dell’Ordine degli APPC, per tipo di
Laurea conseguita, Architettura, Pianificazione, Paesaggistica, Conservazione
dei beni architettonici e ambientali, lauree magistrali, Architettura e
Pianificazione, laurea triennale;
· del titolo professionale che si
consegue con la Laurea distinti per ARCHITETTO – PIANIFICATORE TERRITORIALE –
PAESAGGISTA – CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI – ARCHITETTO
IUNIOR – PIANIFICATORE IUNIOR.
· degli esami di stato da superare
distinti per professione e sezione A e sezione B con differenti prove da
sostenere;
· delle singole competenze che le
diverse figure professionali possono svolgere nella loro attività;
In
ragione di quanto sopra è evidente la specificità e le differenze delle varie
figure professionali iscritte all’Ordine, quindi una chiara distinzione tra le
professioni risulta necessaria al fine di evitare la generica supposizione che
tutti gli iscritti all’Ordine APPC sino tutti Architetti e tutti con le stesse
competenze, oltre ad affermare che per poter utilizzare il titolo di Architetto
Pianificatore - Architetto Paesaggista – Architetto Conservatore, occorre aver
conseguito le due lauree e aver superato i due esami d’Abilitazione alla
professione rispettivamente di Architetto e Pianificatore o Paesaggista o
Conservatore.
Riteniamo
quindi opportuno che questa distinzione delle varie professioni sia chiara al
fine d’evitare l’uso improprio del titolo professionale e delle competenze che,
come già accaduto, può attivare procedimenti disciplinari e giudiziari per aver
svolto attività professionali non avendone il titolo e le competenze.
A
tal fine, per rendere visibile le diverse professioni, quest’Ordine già da
tempo ha deliberato sulla tipologia del timbro professionale distinguendoli per
forma nel seguente modo:
·
Architetto Sezione A – Settore A – timbro
di forma rotonda con dicitura ARCHITETTO
·
Pianificatore Territoriale Sezione A – Settore B – timbro
di forma quadrata con dicitura PIANIFICATORE TERRITORIALE
·
Paesaggista Sezione A – Settore C – timbro di
forma quadrata con dicitura PAESAGGISTA
·
Conservatore BB.AA.AA. Sezione A Settore D –
Timbro di forma quadrata con dicitura CONSERVATORE BB.AA.AA
·
Architetto Iunior Sezione B – Settore A – timbro
di forma ovale con dicitura ARCHITETTO iunior
·
Pianificatore Iunior Sezione B – Settore B – timbro
di forma ovale con dicitura PIANIFICATORE iunior
Quindi
al fine di una fattiva collaborazione con questo ufficio ci auguriamo che
questa problematica venga attenzionata nello svolgimento delle vostre attività
evidenziando le singole figure professionali e le relative competenze, agli
iscritti al nostro Ordine, al fine d’evitare che gli stessi possano incorrere
in provvedimenti giudiziari e disciplinari come già accaduto per aver svolto
un’attività professionale non rientrante nelle loro competenze.
Si
chiede che questa nota venga divulgata a tutto il personale dell’ufficio
Il Presidente dell'Ordine
Arch. Alessandro Amaro