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17/01/2018
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comitato di redazione
OAPPC CT / Attività
Titoli e competenze professionali degli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori

Ill.mo Dirigente Capo del Genio Civile

quest’Odine, a seguito di alcuni casi riscontrati tra i nostri iscritti ritiene utile evidenziarLe le specificità degli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, che solitamente vengono tutti assimilati alle figura dell’Architetto e al relativo titolo.

In realtà con del D.P.R. 05 giugno 2001 n° 328 l’Ordine degli Architetti, a seguito dei nuovi corsi di laurea prende la denominazione di Orine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, le nuove figure professionali hanno un corso di laurea quinquennale specifico con piani di studio diversi tra loro e codice di Laurea diversi che permettono dopo l’esame d’abilitazione all’accesso alla Sezione A dell’albo, a questi si aggiungono i due rami di laurea triennale per Architetto e Pianificatore denominati Iunior, che accedono alla Sezione B dell’Albo.

Quindi il D.P.R. 328/01 individua sei figure professionali bel distinte per titolo e competenze, ma tutte iscritte alla stesso Ordine,  questo tende ad accomunare tutti all’interno della professione d’Architetto con relativo titolo e competenze, infatti molti utilizzano impropriamente il titolo di Architetto Pianificatore o Architetto Paesaggista avendo solo la Laurea in Pianificazione, in Paesaggio o in Architettura, come chi consegue una laurea triennale  tende a non specificare Architetto Iunior o Pianificatore Iunior che sono invece ben specificate del decreto.

A tal fine si riporta di seguito uno stralcio integrale del D.P.R. 328/01 relativo alla parte inerente il nostro Ordine.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001 n.190 - Supplemento Ordinario n.212/L

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

CAPO III

PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE

Art. 15
(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori:

a) architettura;
b) pianificazione territoriale;
c) paesaggistica;
d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.

3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto;
b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di pianificatore territoriale;
c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista;
d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali" spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.

4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

a) architettura;
b) pianificazione.

5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto iunior;

b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore iunior.

6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni: "Sezione A - settore architettura", "Sezione A - settore pianificazione territoriale", "Sezione A - settore paesaggistica", "Sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali", "Sezione B - settore architettura", "Sezione B - settore pianificazione".

Art. 16
(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali. -  ( invariate sono anche le competenze determinate dall’art. 52 del R.D.23/10/1925 n° 2537 ) -

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "pianificazione territoriale":

a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica":

a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.

4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":

a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

a) per il settore "architettura":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.

b) per il settore "pianificazione":

1)le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;
3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
4)procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Art . 17
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per l'iscrizione nel settore "architettura":

1)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;

b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":

1)Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
2)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

c)per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":

1)Classe 3/S - Architettura del paesaggio;
2) lasse 4/S - Architettura e ingegneria edile;
3) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":

1) Classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) per l'iscrizione nel settore "architettura":

1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;
2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;
3)una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;
4)una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":

1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2)una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
3)una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":

1)una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;
2)una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali":

1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;
2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza.

5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Art. 18
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore "architettura":

1) Classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
2) Classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b) per il settore "pianificazione":

1) Classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
2) Classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) per il settore "architettura":

1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;
2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;

b) per il settore "pianificazione":

1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.

4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Art. 19
(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore "architettura".

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".

4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:

a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea in Scienze ambientali e la laurea in Pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.

Dalla lettura del D.P.R. risulta chiara la distinzione:

·       delle diverse figure professionali che si iscrivono all’Albo dell’Ordine degli APPC, per tipo di Laurea conseguita, Architettura, Pianificazione, Paesaggistica, Conservazione dei beni architettonici e ambientali, lauree magistrali, Architettura e Pianificazione, laurea triennale;

·       del titolo professionale che si consegue con la Laurea distinti per ARCHITETTO – PIANIFICATORE TERRITORIALE – PAESAGGISTA – CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI – ARCHITETTO IUNIOR – PIANIFICATORE IUNIOR.

·       degli esami di stato da superare distinti per professione e sezione A e sezione B con differenti prove da sostenere;

·       delle singole competenze che le diverse figure professionali possono svolgere nella loro attività;

In ragione di quanto sopra è evidente la specificità e le differenze delle varie figure professionali iscritte all’Ordine, quindi una chiara distinzione tra le professioni risulta necessaria al fine di evitare la generica supposizione che tutti gli iscritti all’Ordine APPC sino tutti Architetti e tutti con le stesse competenze, oltre ad affermare che per poter utilizzare il titolo di Architetto Pianificatore - Architetto Paesaggista – Architetto Conservatore, occorre aver conseguito le due lauree e aver superato i due esami d’Abilitazione alla professione rispettivamente di Architetto e Pianificatore o Paesaggista o Conservatore.

Riteniamo quindi opportuno che questa distinzione delle varie professioni sia chiara al fine d’evitare l’uso improprio del titolo professionale e delle competenze che, come già accaduto, può attivare procedimenti disciplinari e giudiziari per aver svolto attività professionali non avendone il titolo  e le competenze.

A tal fine, per rendere visibile le diverse professioni, quest’Ordine già da tempo ha deliberato sulla tipologia del timbro professionale distinguendoli per forma nel seguente modo:

·       Architetto Sezione A – Settore A – timbro di forma rotonda con dicitura ARCHITETTO

·       Pianificatore Territoriale Sezione A – Settore B – timbro di forma quadrata con dicitura PIANIFICATORE TERRITORIALE

·       Paesaggista Sezione A – Settore C – timbro di forma quadrata con dicitura PAESAGGISTA

·       Conservatore BB.AA.AA. Sezione A Settore D – Timbro di forma quadrata con dicitura CONSERVATORE BB.AA.AA

·       Architetto Iunior Sezione B – Settore A – timbro di forma ovale con dicitura ARCHITETTO iunior

·       Pianificatore Iunior Sezione B – Settore B – timbro di forma ovale con dicitura PIANIFICATORE iunior

Quindi al fine di una fattiva collaborazione con questo ufficio ci auguriamo che questa problematica venga attenzionata nello svolgimento delle vostre attività evidenziando le singole figure professionali e le relative competenze, agli iscritti al nostro Ordine, al fine d’evitare che gli stessi possano incorrere in provvedimenti giudiziari e disciplinari come già accaduto per aver svolto un’attività professionale non rientrante nelle loro competenze.

Si chiede che questa nota venga divulgata a tutto il personale dell’ufficio

Il Presidente dell'Ordine

Arch. Alessandro Amaro                                                                                                             

 

 

                                                                                                                        

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